Il 23 febbraio 2022 la Commissione Europea ha adottato una proposta di Direttiva sulla due diligence sulla sostenibilità aziendale. Il 24 maggio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato l’accordo politico, completando così il processo di adozione. L’obiettivo della presente direttiva è promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile nelle operazioni delle imprese e nelle loro catene di valore globali. Le nuove regole garantiranno che le aziende interessate identifichino e affrontino gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente delle loro azioni all’interno e all’esterno dell’Europa. Il Consiglio dell’Unione europea ha inoltre adottato definitivamente il Net-Zero Industry Act, il regolamento comunitario sull’industria a zero emissioni nette, che mira alla decarbonizzazione totale del settore entro il 2050 e il regolamento per monitorare e ridurre le emissioni nocive di metano.

 

Quelle che si chiudono oggi a Bruxelles, sono state settimane assai proficue per i lavori del Consiglio europeo sul fronte della Sostenibilità e dell’Ambiente.

Iniziamo con l’ok finale per la direttiva nota come “Due diligence” o, per esteso, “Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)”. L’insieme di norme introducono obblighi per le grandi imprese riguardo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sulla tutela dell’ambiente. Le norme riguardano le società, le attività delle loro filiali e di quelle dei loro partner commerciali lungo la catena di attività della società. La Direttiva approvata amplia le previsioni della precedente CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese che è già in vigore e rappresenta uno dei pilastri del Patto Verde Europeo con un significativo passo in avanti rispetto ai requisiti attuali e limitati del reporting di sostenibilità.

Quali sono i vantaggi di queste nuove regole?Guerra, Rifugiati, Figli, Guida

Innanzitutto per i cittadini, è prevista una migliore tutela dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, lungo tutta la catena di approvvigionamento, produzione e distribuzione. Si chiede alle imprese di garantire un ambiente più sano per le generazioni presenti e future, compresa la migrazione dovuta ai cambiamenti climatici. Così come una maggiore trasparenza per consentire scelte informate. Infine è prevista per le organizzazioni di cittadini e consumatori un migliore accesso alla giustizia a tutela delle vittime di violazioni ambientali o dei diritti umani.

Ma anche le aziende ne avranno benefici con un quadro giuridico armonizzato nell’UE, che crea certezza giuridica e condizioni di parità e con maggiore consapevolezza degli impatti negativi delle aziende sui diritti umani e sull’ambiente, e quindi meno rischi di responsabilità. Previsti anche maggiori incentivi per l’innovazione e un migliore accesso ai finanziamenti.

Una migliore tutela dei diritti umani e dell’ambiente rappresenta, infine una maggiore tutela per i paesi in via di sviluppo.

Il Consiglio ha poi adottato il regolamento sull’industria a zero emissioni nette. Tale regolamento accelererà i progressi verso gli obiettivi 2030 dell’UE per l’energia e il clima e la transizione verso la neutralità climatica e, al contempo: rafforzerà la competitività dell’industria dell’UE; creerà posti di lavoro di qualità; sosterrà gli sforzi messi in campo dall’UE per diventare indipendente dal punto di vista energetico coprendo entro il 2030 il 40% del fabbisogno interno nell’UE con tecnologie pulite prodotte internamente. I progressi verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento sull’industria a zero emissioni nette saranno misurati sulla base di due parametri indicativi. In primo luogo, la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, quali pannelli solari fotovoltaici, turbine eoliche, batterie e pompe di calore, equivalente al 40% del fabbisogno annuo dell’UE. In secondo luogo, un obiettivo specifico di una quota maggiore dell’UE per queste tecnologie al fine di raggiungere il 15% della produzione mondiale entro il 2040. Inoltre, il regolamento sull’industria a zero emissioni nette fissa una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 da conseguire entro il 2030 in siti di stoccaggio geologico situati nel territorio dell’Unione.

Il Consiglio, infine, ha adottato un regolamento che introduce nuovi obblighi per i settori del petrolio, del gas e del carbone al fine di misurare, comunicare e verificare le emissioni di metano e prevede la messa in atto di misure di mitigazione per evitare tali emissioni, tra cui misure in materia di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di metano nonché di limitazione del rilascio in atmosfera e della combustione in torcia. Previsti inoltre strumenti di monitoraggio mondiale per garantire la trasparenza sulle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di petrolio, gas e carbone nell’UE. Il regolamento prevede l’adozione di un approccio basato sul rischio che opera una distinzione tra indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 1 (meno accurate, volte a individuare le grandi fuoriuscite) e di tipo 2 (più accurate, volte a individuare le piccole fuoriuscite) basate su limiti di rilevamento minimo e soglie di fuoriuscita minime, come pure una distinzione tra componenti fuori terra, componenti sotterranei, componenti al di sotto del livello del mare e sotto il fondale marino. Sono previste tre fasi di attuazione. La prima fase sarà incentrata sulla raccolta di dati come pure sulla creazione di uno strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano e di un meccanismo di reazione rapida ai super emettitori. Nella seconda e terza fase gli esportatori verso l’UE dovrebbero applicare, entro il 1º gennaio 2027, misure equivalenti in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica e, entro il 2030, valori massimi di intensità di metano. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro avranno il potere di imporre sanzioni amministrative qualora tali disposizioni non siano rispettate.

Hèléne Martin