Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su un referendum confermativo relativo alla Legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvata dal Parlamento. La riforma modifica gli articoli 107, 108 e 111 della Costituzione, prevedendo la creazione di due Consigli superiori della magistratura separati, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e introducendo un meccanismo di sorteggio per la nomina dei membri del CSM, sia per i magistrati sia per i giuristi laici scelti dal Parlamento in seduta comune. Il quesito referendario chiede ai cittadini se intendono approvare la riforma costituzionale nella sua interezza. In altre parole, il voto popolare deciderà se confermare o respingere le modifiche approvate dal Parlamento, che incidono su uno dei pilastri fondamentali dell’assetto giudiziario italiano. Il referendum assume una particolare rilevanza politica e sociale perché non si limita a questioni tecniche interne alla magistratura: mette in gioco l’equilibrio tra indipendenza giudiziaria, tutela dei diritti fondamentali e capacità dello Stato di proteggere beni comuni come l’ambiente. Le implicazioni della riforma, come dimostrano le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo su casi emblematici, non sono astratte: il funzionamento concreto della magistratura ha effetti diretti sulla capacità dello Stato di tutelare la salute, la sicurezza e i diritti delle comunità locali. In questo contesto, il referendum non riguarda solo la struttura della magistratura, ma il futuro della tutela dei diritti ambientali e della legalità costituzionale nel nostro Paese.

 

La proposta di separazione delle carriere dei magistrati viene spesso presentata come una riforma tecnica, necessaria a rendere il processo più equo ed efficiente, rafforzando la distinzione tra chi accusa e chi giudica. In questa narrazione, la riforma inciderebbe solo sull’organizzazione interna della giustizia, senza conseguenze reali sulla tutela dei diritti.
Questa rappresentazione è fuorviante. Una riforma che interviene sull’assetto costituzionale della magistratura non è mai neutra, perché modifica i rapporti di forza tra poteri dello Stato. Quando questo avviene in un contesto di crisi ambientale e climatica, le conseguenze riguardano direttamente la capacità dello Stato di proteggere beni comuni fragili, conflittuali e privi di una rappresentanza politica forte, come l’ambiente.

spazzatura vicino alla forestaL’AMBIENTE COME TERRENO DI CONFLITTO REALE
In Italia la tutela dell’ambiente si è realizzata in larga misura grazie all’intervento della magistratura, soprattutto penale. I casi più rilevanti degli ultimi decenni non sono nati da scelte politiche lungimiranti, ma dall’iniziativa delle procure e dalla capacità dei giudici di interpretare in modo evolutivo norme spesso incomplete o applicate con riluttanza.
Terra dei Fuochi, ILVA di Taranto, inquinamento delle falde, disastri industriali mostrano un dato strutturale: l’ambiente è il luogo in cui l’interesse pubblico entra in collisione con interessi economici forti, spesso accompagnati da inerzie amministrative o compromessi politici. In questo contesto, la magistratura non svolge un ruolo neutro di semplice arbitro, ma diventa uno dei pochi presìdi effettivi dello Stato di diritto.
Non è un caso che la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia più volte condannato l’Italia per omissioni gravi nella tutela ambientale. Nel caso Cordella e altri c. Italia (2019), relativo all’ILVA, la Corte ha riconosciuto che l’esposizione prolungata della popolazione a livelli di inquinamento industriale notoriamente pericolosi ha violato i diritti fondamentali alla vita e alla salute. Più recentemente, nella sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia (2025), sulla cosiddetta Terra dei Fuochi, Strasburgo ha ribadito che la conoscenza protratta del rischio ambientale e sanitario, unita all’inerzia o all’inadeguatezza delle misure statali, configura una responsabilità diretta dello Stato. In entrambe le pronunce, l’ambiente emerge come una dimensione sostanziale dei diritti umani, non come un interesse accessorio.

L’UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE COME GARANZIA SOSTANZIALE
L’attuale assetto costituzionale italiano si fonda su una scelta precisa: giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine, condividono una cultura comune della giurisdizione e sono soggetti alle medesime garanzie di indipendenza. Questa impostazione non è un residuo corporativo, ma una garanzia di equilibrio del sistema.
Nei procedimenti ambientali questo assetto è decisivo. Si tratta di processi lunghi, complessi, fondati su valutazioni tecnico-scientifiche e su concetti giuridici aperti come compromissione, danno significativo, rischio per la salute. In questi casi, la legittimazione dell’intervento giudiziario non dipende solo dalla legge scritta, ma dalla credibilità istituzionale di chi indaga e di chi giudica.
Separare le carriere significa rompere questa unità, introducendo una frattura culturale tra chi esercita l’azione penale e chi decide. È qui che la riforma inizia a produrre effetti sistemici.

PERCHÉ LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE INDEBOLISCE LA MAGISTRATURA
La separazione delle carriere indebolisce la magistratura non perché distingua funzioni già oggi diverse, ma perché frammenta l’unità costituzionale della funzione giurisdizionale, che è la principale fonte della sua forza istituzionale.
In primo luogo, spezza l’ordine giudiziario in due corpi separati, ciascuno con propri organi di autogoverno e proprie dinamiche di carriera. Un corpo unico è più resistente alle pressioni esterne; due corpi distinti sono più esposti a conflitti interni e a tentativi di influenza selettiva, soprattutto nei confronti della magistratura requirente.
In secondo luogo, la riforma trasforma strutturalmente il ruolo del pubblico ministero. Da magistrato inserito in una cultura comune di garanzia, il PM tende a diventare una parte processuale isolata, più facilmente ricondotta a logiche di priorità e opportunità. Questo riduce la funzione di tutela dell’azione penale, soprattutto nei procedimenti complessi e politicamente sensibili.
In terzo luogo, rende l’azione penale più permeabile a indirizzi esterni: la scelta dei casi da perseguire può essere condizionata da criteri organizzativi e valutativi, privilegiando reati meno conflittuali e lasciando scoperti proprio quelli — come i reati ambientali — con alto costo politico ed economico.
Infine, la separazione rompe la continuità culturale tra chi indaga e chi giudica, elemento cruciale nei procedimenti ambientali, dove il dialogo tra diritto e scienza e il bilanciamento di interessi costituzionali delicati sono essenziali. La sua perdita favorisce un approccio più timido e formalistico, meno capace di affrontare conflitti strutturali.

OBBLIGATORIETÀ E AUTONOMIA SOSTANZIALE
È fondamentale chiarire che, pur essendo l’azione penale obbligatoria per i pubblici ministeri, questo vincolo formale non garantisce automaticamente la loro indipendenza reale né la piena efficacia dell’azione penale. L’obbligatorietà tutela solo la forma del dovere di procedere contro i reati, ma non protegge i PM dalle pressioni politiche, economiche o organizzative, né assicura che possano condurre indagini complesse in contesti delicati, come quelli che riguardano la tutela ambientale, la salute pubblica o interessi economici strutturati.
La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere frammenta la magistratura, creando corpi distinti e Consigli superiori separati per giudici e PM, con membri in parte selezionati tramite sorteggio. Questo cambiamento, pur non toccando formalmente l’obbligatorietà, riduce la coesione interna, il senso di comunità professionale e la legittimazione istituzionale dei PM, elementi che oggi costituiscono uno scudo sostanziale contro interferenze esterne.
In pratica, i PM continueranno a dover perseguire ogni reato, ma la loro autonomia sostanziale, la forza istituzionale e la capacità di sostenere procedimenti complessi contro interessi forti saranno indebolite. La separazione delle carriere aumenta il rischio che i pubblici ministeri si trovino isolati, privi di supporto interno e più vulnerabili a pressioni politiche o economiche, rendendo meno efficace l’obbligatorietà dell’azione penale nella realtà dei fatti.
Nei procedimenti ambientali, ad esempio, l’obbligatorietà senza coesione e sostegno istituzionale può tradursi in indagini più lente, meno incisive e meno coraggiose, mettendo a rischio la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e dei beni comuni. Questo dimostra che l’indipendenza sostanziale è essenziale quanto l’obbligatorietà formale, e che la riforma rischia di comprometterla proprio nei casi in cui la magistratura dovrebbe essere più forte e autonoma.

IL SORTEGGIO PER LA COMPOSIZIONE DEL CSM: UNA SOLUZIONE ILLUSORIA
La riforma prevede che i due nuovi Consigli superiori della magistratura (uno per giudici e uno per PM) siano composti tramite sorteggio tra magistrati con requisiti specifici e giuristi laici scelti da elenchi predisposti dal Parlamento. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’influenza delle correnti interne.
In realtà, il sorteggio non neutralizza le dinamiche professionali e culturali che danno origine alle correnti. I magistrati continuano a interagire secondo logiche di influenza informale, e le priorità di carriera, risorse e investigazione restano soggette a valutazioni interne.
Inoltre, il sorteggio rischia di indebolire la legittimazione e la coesione del Consiglio: un organo composto da individui casuali può risultare instabile, imprevedibile e meno capace di proteggere l’autonomia complessiva della magistratura. I giuristi laici scelti dal Parlamento introducono poi un controllo politico indiretto, riducendo ulteriormente l’indipendenza effettiva.
In sostanza, il sorteggio non è un rimedio reale alle correnti, ma una ristrutturazione formale delle dinamiche di potere che può rendere la magistratura più vulnerabile alle pressioni esterne, con effetti diretti anche sulla tutela dei diritti ambientali e della legalità costituzionale.

L’INDIPENDENZA DEI PM: TRA FORMA E SOSTANZA
È importante sottolineare che la riforma non prevede alcuna soggezione formale dei PM all’esecutivo. Il principio di autonomia e l’obbligatorietà dell’azione penale restano intatti, e la Costituzione continua a garantire la loro indipendenza.
Tuttavia, come emerge anche da analisi di osservatori internazionali, come gli Special Rapporteurs delle Nazioni Unite sui diritti umani e l’indipendenza giudiziaria, il problema non è solo ciò che la Costituzione dice, ma ciò che accade quando l’apparato istituzionale cambia. Secondo questo punto di vista, la separazione delle carriere e la creazione di due Consigli superiori della magistratura (CSM) rendono più facile al potere politico esercitare forme indirette di influenza, perché la riforma modifica profondamente l’assetto istituzionale e organizzativo: la separazione delle carriere e il sorteggio dei CSM possono diluire le garanzie sostanziali dei PM, rendendo più complesso mantenere coesione interna e autonomia effettiva. In altre parole, pur non essendo subordinati formalmente al potere politico, i PM possono trovarsi in un contesto più esposto a pressioni indirette, legate alla gestione delle carriere, alla disciplina interna e alla definizione di priorità di azione penale.
Questa distinzione tra indipendenza formale e sostanziale è centrale: la riforma non cambia la legge, ma cambia il contesto istituzionale, e con esso la capacità concreta dei PM di esercitare la propria funzione senza condizionamenti, soprattutto in procedimenti complessi o politicamente sensibili.

CHI GUADAGNA E CHI PERDE DALLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
A trarne vantaggio sono gli attori economici e istituzionali più esposti al controllo penale incisivo: grandi imprese ad alto impatto ambientale, titolari di concessioni pubbliche, gestori di infrastrutture e impianti complessi. La riforma riduce il rischio di interventi giudiziari capaci di mettere in discussione scelte industriali consolidate.
Ne beneficia anche una parte della politica esecutiva, che vede attenuarsi la possibilità di un sindacato giudiziario penetrante sulle decisioni amministrative.
A perdere sono invece i soggetti privi di potere contrattuale diretto: comunità locali esposte all’inquinamento, cittadini colpiti da danni diffusi, generazioni future. Per loro, la magistratura indipendente è spesso l’unico strumento di tutela effettiva.

COSTITUZIONE, AMBIENTE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO
Gli articoli 9 e 41 della Costituzione stabiliscono che la tutela dell’ambiente è un valore primario, che limita l’iniziativa economica e impone doveri attivi allo Stato. Ma la Costituzione vive solo se esistono istituzioni capaci di renderla effettiva.
La giurisprudenza europea dimostra che il fallimento della tutela ambientale non dipende dall’assenza di norme, ma dall’ineffettività dei rimedi giudiziari. Indebolire la magistratura significa aumentare il rischio di violazioni strutturali dei diritti ambientali.

LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE NON È UNA RIFORMA TECNICA.
È una scelta che incide direttamente sulla capacità dello Stato di proteggere l’ambiente, soprattutto quando la difesa dei diritti è più difficile, più costosa e più impopolare.
I casi dell’ILVA e della Terra dei Fuochi mostrano chiaramente che, quando politica e amministrazione falliscono, la tutela dei diritti ricade sulla magistratura. Indebolirla significa accettare che questi fallimenti diventino la regola.
Separare le carriere senza rafforzare in modo concreto l’indipendenza, la coesione e la forza della magistratura non è una questione tecnica: è una scelta che pesa sul futuro dei beni comuni e sullo Stato di diritto.
Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 è l’occasione per far sentire la propria voce e decidere se garantire (votando NO) o indebolire (votando SI) l’autonomia della giustizia e la protezione dei diritti fondamentali, compresi quelli ambientali.
Partecipare al voto non è solo un diritto: è un dovere civico.
Chi resta fermo lascia agli altri la decisione sul futuro della giustizia, dei beni comuni e dell’ambiente.

Giuseppe d’Ippolito